29.3.07

Siamo uomini o caporali?

Tempo fa, errando tra i budelli del ghetto ebraico di Bologna ed evitato d'un pelo l'arrotamento ad opera del dinamico duo di "ciclisti per caso" Syusy e Patrizio, mi ritrovai nella celebre piazzetta Marco Biagi. Brainstormin' d'obbligo, dunque, anche per fugare lo sbandamento erotico innescatomi dalla sempre ottima Syusy Blady.
Marco Biagi, lo stimato fido tecnico dell'allora ministro Maroni, freddato ancora in sella alla sua bici dalle (vecchie? nuove? mature?) Br.
Sì, insomma, quell'avanguardia rivoluzionaria, quei critici delle armi sempre così puntuali nell'uscire (o nell'esser tirati fuori) dalla naftalina alla bisogna: quando, ad esempio, sarebbe stata troppo ghiotta per farsela sfuggire, l'occasione di liquidare (Cavaliere in testa, manco a dirlo..) come terroristi milioni di lavoratori (suonava la carica il Cinese, che nostalgia...) non propriamente galvanizzati da una riforma del diritto del lavoro che, già si nasava, avrebbe segnato un ulteriore riavvicinamento allo ius medioevale.
E ripensai anche a quel servizio di Sortino delle Iene, cui vi rimando (www.iene.mediaset.it/video/video_2587.shtml), sul contratto di somministrazione, uno degli aspetti più gagliardamente attuativi dell'avveniristico istituto della flessibilità (errata corrige sul titolo del post: vi risulta, erroneamente, caporalato.) di cui l'ottimo Biagi buon'anima ci ha premurosamente onorati prima di cadere per mano della ferocia rivoluzionaria di quella rediviva minaccia alla giovine democrazia italiana.

Di seguito, per chi ne avesse voglia, un estratto del testo normativo che regolamenta
il cd contratto di somministrazione di manodopera.

La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:

  • un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
  • un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore

Entrambi i contratti possono essere stipulati:

  • a tempo determinato
  • a tempo indeterminato

La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di impresa, ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente strumento per procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari garanzie ai lavoratori somministrati.

Destinatari

  • Contratto tra somministratore e utilizzatore: la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte dell'utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore invece deve essere un'Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata allo svolgimento dell'attività di somministrazione e iscritta nell'apposita sezione dell'Albo informatico
  • Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori

Settori

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:

  • servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
  • servizi di pulizia, custodia, portineria
  • servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci
  • gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
  • attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale
  • attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale
  • gestione di call-center
  • costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale), per l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa
  • in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro

Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:

  • per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
  • per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Torna su


Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.


Trattamento economico e normativo


I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a
tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze
:

  • il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
  • gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione

È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

Torna su



Nessun commento: