19.5.09

Il Tribunale di Milano nello scorso mese di febbraio ha condannato David Mills alla reclusione per 4 anni e sei mesi, senza concessione delle attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Oggi è stata depositata la motivazione della sentenza.

Il reato accertato è quello di corruzione in atti giudiziari commesso da David Mills. Mills è stato pagato da Silvio Berlusconi perchè rendesse false testimonianze in alcuni processi che lo riguardavano ("Guardia di finanza"e "All Iberian").

La Presidenza del Consiglio si era costituita parte civile e le è stato riconosciuto il risarcimento del danno conseguente al reato commesso da Mills, che ha leso i diritti fondamentali della pubblica amministrazione. La somma liquidata per risarcire il danno è di € 250.000 oltre alle spese processuali pari a 25.000 € (calcolati sulla base delle 47 udienze che si sono svolte).

Il processo per la corruzione di David Mills da parte di Silvio Berlusconi si era aperto con il rinvio a giudizio di entrambi nel 2006 (per i reati previsti dagli articoli 110, 319, 319ter e 321 del codice penale e commessi fino al 1998). La posizione di Berlusconi era stata stralciata in seguito all'entrata in vigore del "lodo Alfano" sull'immunità alle c.d. alte cariche dello stato.

Il Tribunale ha motivato con queste parole la sanzione irrogata a Mills:

"Alla dimostrata colpevolezza segue l’applicazione a Mills Mackenzie Donald David delle sanzioni di seguito indicate.

Nel determinare l’entità della pena da infliggere deve essere, in primo luogo, considerata l’oggettiva gravità della condotta, di assoluta rilevanza nei procedimenti in cui è stata posta in essere, anche in ragione della qualità e del numero dei reati ivi giudicati;

va poi considerato il ruolo istituzionale di alcuni dei soggetti imputati nei procedimenti penali in cui David Mills rendeva falsa testimonianza;

lo spessore degli interessi economici in questione;

l’entità del danno causato alla parte lesa, come verrà infra illustrato.

Deve parimenti essere tenuta in considerazione l’inusitata intensità del dolo, evidenziata dalla natura non occasionale delle condotte e dalla inflessibile determinazione con cui le stesse sono state progettate e portate a compimento dall’autore in tempi diversi ed innanzi ad Autorità giudiziarie differenti.

Da ultimo, non può non evidenziarsi il movente sotteso alle condotte di Mills. Egli ha certamente agito da falso testimone, da un lato, per consentire a Silvio Berlusconi ed al Gruppo Fininvest l’impunità dalle accuse o, almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data; dall’altro, ha contemporaneamente perseguito il proprio ingente vantaggio economico.

Il collegio deve sottolineare che parte del lavoro dibattimentale svolto è stato dedicato specificamente alla approfondita verifica della tesi difensiva offerta dallo stesso imputato in ordine alla provenienza alternativa, di carattere lecito, della somma corruttiva; tesi rivelatasi alla fine totalmente falsa e frutto di un astuto tentativo personale di precostituzione di prove".

1 commento:

Anonimo ha detto...

No figa,
no comments.